1. Sono abrogati:
a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.