Art. 16.

      1. Sono abrogati:

          a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;

 

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          c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;

          d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.